International Renting

Il nuovo Servizio di Noleggio Operativo Internazionale Domorental per le aziende esportatrici. Scopri di più e richiedi un preventivo!
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Domorental, società di noleggio operativo, è strutturata per operare anche in ambito internazionale con un particolare focus sui Paesi UE. È possibile, in particolare, isolare tre macro-classi di operazioni di noleggio operativo internazionale:

  1. Il locatario risiede in un paese diverso da quello del locatore e del fornitore del bene (export renting);
  2. il produttore, il locatore ed il locatario risiedono in tre paesi diversi (foreign to foreign renting)
  3. il locatario e il locatore appartengono allo stesso paese, il locatario agisce in qualità di semplice “agente” di una società di renting

Con il proprio network di partner internazionali, Domorental offre la possibilità di stipulare contratti di noleggio operativo beni strumentali, in maniera capillare nei 27 Paesi dell’UE.

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I vantaggi dell’International Renting

I vantaggi del noleggio operativo sono molti, anche per operazioni all’estero, sia per chi ne usufruisce sia per chi mette a disposizione i propri beni strumentali:

Per l’utilizzatore:

  • Mantenimento del proprio capitale circolante senza impegnare cash flow, senza utilizzare linee di credito e senza appesantimenti di immobilizzazioni nello stato patrimoniale.
  • A differenza di leasing, finanziamento o acquisto, il valore del noleggio operativo non rappresenta un debito per l’azienda ma solo un canone che trova espressione nel conto economico.
  • La locazione operativa è deducibile integralmente sia a fini IRES sia ai fini IRAP senza limitazioni di durata minima.
  • Prodotto estremamente flessibile per quanto riguarda la durata del contratto, la periodicità del canone e il valore commerciale del bene al termine della locazione.
  • A fine locazione è possibile restituire il bene, oppure iniziare un nuovo contratto di noleggio operativo con beni aggiornati.
  • I canoni del noleggio operativo sono fissi (non essendo un prodotto finanziario non sono previste “indicizzazioni”) e comprende qualsivoglia costo accessorio.

Per i vendor:

  • Rappresenta un importante strumento di supporto alla vendita.
  • Si caratterizza come un innovativo supporto commerciale senza dover impegnare ingenti risorse.
  • Immediata disponibilità dell’importo relativo alla fornitura. In questo modo permette di evitare rischi legati a credito o a dilazioni di pagamento.
  • Trasferisce la negoziazione con il cliente dal prezzo di fornitura al costo del suo utilizzo, declinato in un canone periodico comprensivo dei servizi collaterali.

Per quanto concerne il regime fiscale proprio del renting internazionale va solo segnalato che molti dubbi esistono ancora al riguardo. I problemi che si segnalano, concernono  tanto la disciplina propria del reddito d’impresa, nell’ipotesi di contratto di renting stipulato con il locatore estero in relazione a beni esistenti sul territorio dello Stato, quanto la disciplina delle ritenute sui canoni pagati, quanto, infine, il regime IVA del rapporto considerate anche le recenti modifiche introdotte nell’art. 7, lett. d), d.p.r. 26.10.1972 n. 633 in tema di territorialità dell’imposta.

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IL NOLEGGIO OPERATIVO INTERNAZIONALE: LA CONVENZIONE UNIDROIT

Il noleggio operativo internazionale è particolarmente praticato dai paesi anglosassoni e dal Giappone, assai meno in Italia, dove per altro va progressivamente diffondendosi. Esiste tuttavia la Convenzione Unidroit che disciplina esclusivamente il leasing finanziario internazionale e non il noleggio operativo.

Tale Convenzione firmata ad Ottawa il 28.5.1988 e ratificata in Italia il 29.10.1993 sul leasing finanziario internazionale, entrata in vigore in Italia il 1° maggio 1995 è in qualche modo un punto di riferimento anche se con molte interpretazioni del noleggio operativo internazionale.

Stabilisce, per esempio, norme uniformi per l’ipotesi in cui locatario e locatore risiedano in Stati contraenti diversi e il contratto, disciplinato dalla legge di uno Stato contraente, abbia ad oggetto beni strumentali non di consumo. Ai fini della Convenzione, il leasing finanziario presenta determinate caratteristiche: in particolare occorre che i canoni fissati nel contratto siano calcolati tenendo conto soprattutto dell’ammortamento totale o parziale del costo del bene.

È invece irrilevante che il locatario abbia o meno l’opzione di acquistare il bene o che tale opzione possa essere esercitata per un prezzo o per un canone nominali.

Con riguardo ai diritti e agli obblighi delle parti, è stabilito in particolare che i diritti reali del concedente sul bene sono opponibili al fallimento e ai creditori dell’utilizzante, anche qualora questi ultimi abbiano compiuto atti cautelari o esecutivi sul bene medesimo (fatte salve però le ragioni di coloro che vantano privilegi o garanzie mobiliari); è esclusa in linea di principio la responsabilità del concendente per danni arrecati dalla cosa; è inderogabilmente dovuta la garanzia di pacifico godimento contro chi vanti diritti incompatibili con quello dell’utilizzatore; è concessa, infine, all’utilizzatore azione diretta nei confronti del fornitore che non adempia agli obblighi assunti nel contratto di fornitura.

In caso di inadempimento del concedente l’utilizzatore ha il diritto di rifiutare il bene, sospendere il pagamento dei canoni, ovvero risolvere il contratto di leasing (non è data invece azione di risarcimento dei danni); nel caso inverso di inadempimento dell’utilizzatore, il concedente può chiedere i canoni a scadere, se previsto dal contratto, ovvero risolvere il contratto e chiedere la restituzione del bene e il risarcimento dei danni.

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